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PM 10/PM 2.5/PM 0.1

Pubblicato da associazioneomilos su martedì 28 settembre 2010

Buongiorno, viviamo su un territorio tra i più inquinati al mondo, sia per l’alta concentrazione abitativa e industriale, sia per le caratteristiche morfologiche della pianura padana, spazzolata raramente da forti venti, che favorisce proprio per la sua conformazione il deposito nell’atmosfera di tutti gli agenti inquinanti. Purtroppo però la legislazione italiana non segue il passo della ricerca. Da qualche anno infatti nuovi strumenti tecnologici hanno permesso di individuare nuovi nemici per la nostra salute, che sono estremamente piccoli e difficili da fermare, ma che presentano un serio pericolo per la salute degli organismi che vi entrano in contatto.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando ho pubblicato un video nel quale il dott. Montanari spiega molto velocemente di cosa stiamo parlando. La legislazione italiana in merito di inquinamento atmosferico e rilevazioni ambientali dice questo:

Qualità dell’aria

La norma quadro in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 351/99 che introduce le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di allarme, individua le Regioni quali autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria. Il Decreto stabilisce che per le aree nelle quali sono superati i valori limite siano redatti, a cura delle Regioni, piani finalizzati al risanamento della qualità dell’aria. Il Decreto individua l’elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (NO2, NOx, SO2, CO, O3, PM10, Benzene, Benzo(a)pirene, Piombo, Arsenico, Cadmio, Nichel, Mercurio) e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria da inviare al Ministero dell’Ambiente.
I decreti attuativi del Decreto Legislativo n. 351/99 sono: il DM 60/02, il Decreto Legislativo 183/2004 e il DM 261/2002. Il DM 60/02 contiene i valori limite e le soglie di allarme per gli inquinanti: NO2, NOx, SO2, CO, PM10, Benzene, Piombo, le informazioni di dettaglio da inviare al Ministero dell’Ambiente in riferimento agli inquinanti citati e le soglie di valutazione superiore e inferiore per ciascuno da utilizzare al fine dell’individuazione delle aree nelle quali il monitoraggio della qualità dell’aria è obbligatorio.
Il D.Lgs. 183/2004, parallelamente al DM 60/02, individua i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine da rispettare per la protezione della popolazione e della vegetazione dall’ozono e inoltre stabilisce il contenuto delle informazioni da inviare al Ministero dell’Ambiente in riferimento a questo inquinante. Il DM 261/2002 contiene le direttiva tecniche per effettuare la valutazione preliminare della qualità dell’aria e i criteri per l’elaborazione dei Piani di Risanamento della qualità dell’aria. E’ in fase di recepimento da parte del Governo Italiano la Direttiva 2004/107/CE che stabilisce i valori obiettivo da rispettare per l’Arsenico, il Cadmio, il Nichel, il Mercurio e il Benzo(a)pirene; per quest’ultimo inquinante, fino al recepimento della Direttiva citata (previsto per il mese di febbraio 2007) rimangono in vigore le disposizioni previste dal DM 25/11/94.

Come evidenziato, tra le tante sostanze inquinanti vi sono le particelle PM 10. Purtroppo, molto più piccole e pericolose esistono delle nanoparticelle PM 2.5 e PM 0.5, che non sono previste dalla legislazione attuale, proprio perchè scoperte solo da alcuni anni e cosa ancora più grave, non esistono attualmente filtri in grado di trattenerle. Queste nano particelle vengono prodotte in presenza di processi di combustione a temperature molto elevate, in poche parole, maggiore è la temperatura, minori sono le dimensioni di queste particelle. E’ il caso per esempio dei “termovalorizzatori” che sono a norma di legge per quanto concerne i PM 10, ma sono assolutamente pericolosi per la salute. Fino a quando questo gap legislativo non sarà sanato, i gestori di impianti di incenerimento dei rifiuti e in genere tutti gli impianti che emettono nell’atmosfera sostanze inquinanti dormiranno sonni tranquilli, un po’ meno i cittadini.

E’ interessante analizzare anche cosa dice la normativa vigente in materia di emissioni:

Emissioni

La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.
Il decreto non prende in considerazione gli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, disciplinati dal D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 33.
Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento); per tali impianti l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione alle emissioni prevista dal D.Lgs. 152/2006.
Il decreto 152/2006 ha inoltre abrogato il DPR 203/88 (precedente norma quadro in materia di inquinamento dell’aria prodotto dagli impianti industriali), il DM 10 marzo 1987 n. 105, il DM 8 maggio 1989 (impianti di combustione con potenza termica inferiore a 50 MW), il DPCM 21 luglio 1989, il DM 12 luglio 1990 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e disciplina per gli impianti di combustione con potenza termica entro i 50 MW), il DPR 25 luglio 1991 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure semplificate), il DM 21 dicembre 1995, il DM 16 maggio 1996, DM 20 gennaio 1999, n. 76, il DM 21 gennaio 2000 n. 107 ed il DM 16 gennaio 2004 n. 44.
Per quanto attiene alla tematica relativa al contenimento dei gas serra, il Decreto Legislativo n. 171 del 21 maggio 2004 (attuazione della Direttiva 2001/81/CE), stabilisce i limiti nazionali di emissione di SO2, NOX, COV, NH3 da raggiungere entro il 2010.
La Legge n. 316 del 30 dicembre 2004 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273) contiene le disposizioni urgenti per l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea ed in materia di autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra.

La parte evidenziata, riguarda proprio l’approvazione del progetto della centrale a turbogas di Cessalto da parte di Sorgenia, che dichiarando una produzione inferiore ai 50 MW (MegaWatt), ha potuto evitare controlli e analisi più accurate del territorio e della qualità dell’aria, velocizzando e garantendo l’approvazione del progetto. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti o “termovalorizzatori” sono eslcusi dalla norma quadro e sono disciplinati dal D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 33. Vi basti sapere che questi impianti di ultima generazione raggiungono temperature di combustione del rifiuto molto più elevate che in passato. 2+2=?

C’è da sperare che il parlamento riesca a trovare il tempo da dedicare ai reali problemi della gente, e la smetta di soffermarsi sui problemi giudiziari di uno solo.

Vi ricordo l’appuntamento per questa sera presso “Villa Morosina” con il comitato Genitori per la salute. Si parlerà di turbogas e dell’ampliamento del tratto autostradale dell’A4 Venezia-Trieste.


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